RICORSO AVVERSO UNA MULTA: ALLEGARE DOCUMENTI DI FALSA INVALIDITA’ NON E’ TRUFFA MA FALSO IN SCRITTURA PRIVATA

Le attività di questo sito sono sospese e sono state trasferite ed ottimizzate sul mio nuovo sito con dominio proprio:

http://www.avvocatoamilcaremancusi.com 

Avrei piacere che Tu lo visitassi e continuassi a seguirmi. Ti aspetto. Grazie.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione II, 9 marzo 2015, n. 9951

tessera invalidoNon costituisce truffa ma falso in scrittura privata la allegazione, ad un ricorso per ottenere l’annullamento di una sanzione amministrativa irrogata per l’illecita circolazione in zone urbane riservate ai soli autorizzati, di documenti di falsa invalidità.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 9951 del 2015, nel rigettare  il ricorso del Pubblico Ministero diretto all’eliminazione della sentenza di primo grado che, nell’ipotesi di impiego, da parte del guidatore multato per illecita circolazione in zone a traffico limitato, di documenti attestanti la falsa invalidità del soggetto trasportato, aveva ritenuto insussistente l’ipotesi della truffa ai danni dell’ente comunale e configurabile, piuttosto, il delitto di falsità in scrittura privata.

Nel rigettare il ricorso che tendeva, invece, alla diversa qualificazione della condotta come truffaldina, la Corte ha ribadito il suo orientamento tradizionale. Essa è partita dall’assunto per cui, ai fini della configurabilità del reato di truffa, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, necessita che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell’agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato. Ne consegue che non è configurabile il reato in questione tutte le volte che gli artifici o raggiri siano destinati ad incidere sulla determinazione di un organo che esercita un potere di natura pubblicistica, difettando, quale elemento costitutivo del reato, l’atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica.

Resterebbe, invece, configurabile il reato di cui all’art. 485 c.p. e non quello di falso ideologico del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., che, invece, si adatta all’ipotesi in cui l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto nel quale è inserita la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale ricevente.

Informazioni su avv.amilcaremancusi

Avvocato, mi occupo prevalentemente di materie civilistiche e pubblicistiche. Sono stato per lungo tempo impegnato in politica, come consigliere e sindaco per due interi mandati della città di Sarno ed assessore alla provincia di Salerno. Sono appassionato di buona politica, runner (modesto) nel tempo libero, leggo con piacere legal thriller e romanzi noir.
Questa voce è stata pubblicata in Note Legali e contrassegnata con , , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento